Art. 10.
(Disciplina del lavoro).

      1. Gli istituti di vigilanza privata sono sottoposti alla disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata.
      2. Ai fini della predisposizione dell'orario di lavoro deve essere previsto un numero massimo di ore di straordinario, oltre il quale è fatto assoluto divieto di prestare servizio. È altresì vietato rinunciare ai turni di riposo, fatta salva la possibilità di usufruirne in date diverse da quelle stabilite, purché rientranti nell'arco dello stesso mese.